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Oggi parliamo di

      
Le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie: vediamo insieme come funzionano e come ottenerle.

In seguito alle numerose richieste dei nostri visitatori abbiamo deciso di dedicare uno spazio su come beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie. 


Il cosiddetto decreto milleproroghe ha prorogato la detrazione IRPEF fino al 31 dicembre 2005 riportando l'aliquota al 36% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Il limite massimo di spesa per l'anno 2004 e 2005 è di 48 mila € contro i 77468,53 € del 2002 (150 milioni).
Nel caso di interventi edilizi iniziati nel 2003 che appartengono comunque a lavori sostenuti negli anni precedenti e comunque non prima del 1 gennaio 1998, è necessario che si consideri nel suddetto limite massimo di 48 mila €, anche gli importi sostenuti negli anni precedenti per i quali si è usufruito della detrazione.
Nella prossima dichiarazione dei redditi del 2005 relative naturalmente ai redditi del 2004, potremo beneficiare dell'agevolazione suddetta per le spese sostenute in tutto il corrente anno.
Queste le tipologie di intervento che sono agevolabili:
· manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali; 
· manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singoli immobili e su parti comuni di edifici residenziali; 
· sistemi di sicurezza (Recinzioni e cancellate, grate sulle finestre, sistemi d’allarme, ecc..);
· altri interventi elencati nell'articolo 1, comma 1 legge n. 449 del 1997;
L'unica novità del 2003 è l'estensione agli interventi di bonifica dell'amianto su immobili di tipo residenziale.

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Trattandosi di una detrazione Irpef, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta Irpef , residenti o meno sul territorio nazionale. Quindi hanno diritto alla detrazione:
· Il proprietario o il nudo proprietario;
· Il titolare di un reale diritto di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
· Chi occupa l’immobile a titolo di locazione o di comodato;
· Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile purchè sostenga le spese e le fatture siano intestate a lui;
· I soci delle cooperative e delle società semplici;
· Imprenditori individuali.
Prima dell’inizio dei lavori, pena la decadenza del diritto, è necessario inviare con raccomandata a/r la comunicazione dei lavori redatta su apposito modello (scarica QUI) con in allegato una serie di documentazione relativa all’immobile (DIA o autorizzazione edilizia; dati catastali; ricevute di pagamento dell’ICI degli anni precedenti, delibera condominale) o una autocertificazione attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
Contestualmente alla comunicazione dei lavori, se previsto, dovrà essere inviata alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio una raccomandata con le informazioni relative alle condizioni di sicurezza del cantiere.

Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e quello (o della partita IVA) del beneficiario del pagamento. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali è necessario, oltre al proprio codice fiscale, anche quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.
Anche l'IVA agevolata del 10% inerente gli interventi di recupero edilizio con scadenza al 30 settembre 2003 è stata prorogata al 31/12/2003 e si estende, sotto particolari condizioni, alle materie prime e semilavorate e agli altri beni necessari per i lavori. Ai fini di semplificare l’applicazione pratica dell’agevolazione, sono stati individuati a titolo tassativo i seguenti beni per i quali ricorre la definizione di “valore significativo”:
· Ascensori e montacarichi;
· Infissi esterni ed interni;
· Caldaie;
· Videocitofoni;
· Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
· Sanitari e rubinetterie da bagno;
· Impianti di sicurezza.
Per saperne di più andare al sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it/documentazione/guide/ristrutt_edil.pdf

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