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Argomento

Per affrontare la questione è necessario fare delle precisazioni iniziali. La servitù di scarico viene imposta dalla legge quando si vogliono scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo, o anche acque impure (pur adottando le necessarie precauzioni) o quando il passaggio viene richiesto allo scopo di prosciugare o bonificare un terreno. Le norme che regolano lo scarico coattivo di acque sovrabbondanti o impure, ovvero la costituzione delle servitù prediali relative sono contenute negli articoli 1043 e 1044 del Codice Civile. Inoltre, in quello seguente (art. 1045) prevede che il proprietario del fondo su cui grava la servitù (fondo servente) ha diritto a servirsene a condizione che non arrechi danno agli altri (fondi dominanti). Da ricordare che il Codice Civile prevede anche il pagamento di un’indennità che il proprietario del fondo dominante dovrà versare al proprietario del fondo servente (art. 1038). Per quanto riguarda lo “scioglimento”, la legge prevede l’estinzione delle servitù nei casi in cui viene cessato il loro uso per prescrizione (inutilizzo per vent’anni), per confusione (il proprietario del fondo servente e quello dominante è lo stesso), per espropriazione o per scadenza di termine (servitù temporanee). Nel suo caso, crediamo che la via più percorribile sia il versamento da parte dei fondi dominanti di una indennità da stabilire in proporzione del beneficio che ne traggono ed, eventualmente, a spostare la fossa settica in un punto di sicuro e comodo accesso a proprie spese (art. 1045).





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