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Gli onorari dovuti all'ingegnere o al geometra per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità. In particolare all'ingegnere, per le prestazioni professionali svolte (calcoli strutturali e coordinamento della sicurezza), è riconosciuto il compenso professionale costituito da onorario in base, rispettivamente, alla Tariffa professionale Legge 143/1949 con relative modifiche e aggiornamenti ed al D.M. del 4/4/2001. Al geometra, per la direzione dei lavori, è invece riconosciuto l'onorario costituito dalla Tariffa professionale Legge 144/1949 con relative modifiche e aggiornamenti. Qualora i professionisti non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate da apposite tabelle, aumentata del 25 per cento. Per quanto riguarda gli adempimenti burocratici in termini di sicurezza, uno degli obblighi del committente o del responsabile dei lavori consiste nel nominare il coordinatore per la sicurezza qualora si verificasse, in sede di progettazione, il superamento di determinate soglie dimensionali del cantiere. Per quanto concerne le responsabilità del committente, sono state modificate dal D. Lgs.vo 528/99 il quale, proprio all'art. 6, comma 1 prevede che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi nel caso venga conferito incarico di Responsabile dei Lavori.





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