Se il fabbricato non ha più i requisiti di ruralità ai sensi del D.L. 30/12/1993 n. 557, l’immobile (con tutti gli annessi) deve variare la propria destinazione di uso e comunicarne al catasto fabbricati (gli edifici rurali hanno un diverso trattamento fiscale rispetto a quelli residenziali). Nella fattispecie, a nostro avviso, la questione va valutata in modo globale e non è certamente un pavimento “in terra battuta” a modificare uno stato di fatto ormai consolidato (perdita di ruralità).