Registrati    
   
 

 
Argomento

I Regolamenti edilizi (che variano da Comune a Comune) considerano in genere abitabile un sottotetto che abbia l'altezza media ponderale di 2,40 m. La misura va rispettata, sommando l'altezza minima di calcolo consentita per legge nel locale (1,50 m) con l'altezza massima reale e dividendo poi per 2. Da ciò si deduce che per ottenere l'abitabilità bisogna che il sottotetto abbia un'altezza massima di almeno 3,30 (h max 3,30 + h min 1,50 = 4,80 : 2 = 2,40). Qualora non si raggiungesse i minimi richiesti è possibile costruire uno o due tramezzi alti 200 cm e destinare la restante parte a ripostiglio, attrezzandola con contenitori fissi o su ruote. In questo modo si alza l'altezza minima e si ottiene la media richiesta per l'abitabilità (cioè 280+200/2=240 cm). Inoltre si dovrà avere una superficie minima di 30 mq. E’ utile ricordare che il recupero dei sottotetti è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione, quindi è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato (architetto, ingegnere o geometra) per avviare le pratiche edilizie da presentare al Comune. Per quanto riguarda le scale a pantografo, non ci risultano particolari permessi per la loro installazione, fermo restando che il loro utilizzo è subordinato alla regolarizzazione del sottotetto.





   Pubblicità





 
   2001- © Copyright - www.progettiamoinsieme.it - ® Marchio Registrato - Tutti i diritti riservati |