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Tutti i lavori edili sono soggetti al campo di applicazione del D. Leg. 494/96 (art.2) e quindi anche nel caso dei lavori di manutenzione straordinaria di una unità abitativa. E’ compito del direttore dei lavori, solitamente il progettista incaricato che viene nominato dal committente in sede di presentazione della D.I.A., prevenire i rischi di infortuni ed osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994. Uno degli obblighi del committente o del responsabile dei lavori consiste nel nominare il coordinatore per la sicurezza qualora si verificasse, in sede di progettazione, il superamento di determinate soglie dimensionali del cantiere (art.3). Da ricordare che la designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi previsti.





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